Statuto IT

STATUTO DELLA UNIONE CAVALLERIA CRISTIANA INTERNAZIONALE
(U.C. C. I.)

« USQUE CHRISTUM-CHRISTI ITINERE »

ART. 1°

E” costituita l’Associazione avente per denominazione « Unione Cavalleria Cristiana Internazionale – Legione di Cristo – U.C.C.I », al fine di riaccendere e potenziare quello spirito cavalleresco che, nel Nome di Cristo, è stato, nei secoli, inesauribile fonte di Luce e di Progresso della nostra civiltà.
La sede provvisoria è in Catania, via Teatro Massimo, n. 6.

ART. 2°

Tale Unione ha per scopo :
Affratellare i cavalieri Cristiani del mondo, affinché, nel reciproco rispetto della propria Confessione Religiosa e delle Istituzioni del proprio Paese, mantengano viva la immortale fiaccola dello Spirito, promuovendo, alla luce dell’Amore e della Fratellanza Umana, con l’azione e con le opere, con gli scritti e, soprattutto, con l’esempio, ispirati sempre al Vangelo e alla Fede di Cristo, quelle iniziative ed Istituzioni, di umana solidarietà, diretta alla tutela dei deboli e derelitti, alla propagazione della Fede, alla difesa della morale Cristiana, per cui, la Cavalleria , ha lasciato nei secoli, indelebili orme, costituendo sempre il principale baluardo difensivo della nostra civiltà.

ART. 3°

L’Unione è apolitica ed apartitica, aperta a Nobili di Sangue e di Toga, Cavalieri e Dame, di ogni Ordine Cavalleresco, Nazionale e non Nazionale, Religiosi e Laici, Decorati al Valor Civile e militare, appartenenti a qualsiasi nazionalità e Confessione Cristiana, purché d’irreprensibile moralità personale e familiare.
Sono tuttavia ammessi a far parte della Unione coloro che, pur non appartenendo alle suddette categorie, per specchiata, distinta onorabilità e personale attività, dimostrano di perseguire le medesime Idealità di Cavalleria Cristiana.
L’Unione è distinta per sesso e per età, con le rispettive qualifiche di “ Aspiranti “, dai 15 ai 18 anni di età; “ Cadetti “ dai 18 ai 21 e “ Militi “ se di età maggiore.

ART. 4°

Coloro che aspirano a far parte della Unione, dovranno presentare “ domanda ”, corredata, da due foto per tessera e dai seguenti documenti : a) Curriculum personale e familiare, nobiliare, cavalleresco, culturale, con i relativi documenti probatori ;
b) certificato di nascita ; c) certificato di Battesimo o documento equipollente ; d) certificato di residenza ; e) certificato penale ; f) copia del giuramento sottoscritta.
L’ammissione sarà deliberata dal Presidente, sentito il Segretario Generale. Ai soci dell’Unione verrà rilasciato Diploma e Tessera, firmati dal Presidente e controfirmati dal Segretario Generale, dai quali risulta la specifica qualifica di appartenenza.
I soci hanno il dovere di partecipare alla vita della Unione, versando le quote prescritte per l’ammissione e per il raggiungimento delle finalità statutarie.
Oltre che per volontarie dimissioni, essi potranno cessare di far parte dell’Unione per radiazione a causa d’indegnità, indisciplina, morosità, dietro regolare procedura innanzi la Corte d’ Onore.

ART. 5°

II Patrimonio dell’UNIONE è costituito :
a) dai contributi ordinari e straordinari dei soci ;
b) dai compensi e utili per studi, lavori, mostre, concorsi, conferenze e simili ; c) da lasciti o donazioni, che pervengano, per qualsiasi titolo all’UNIONE. Esso viene amministrato dal Segretario Generale coadiuvato da un Tesoriere e da un Segretario Amministrativo.
Il controllo amministrativo viene esercitato da tre Sindaci Revisori, scelti tra coloro che hanno particolare competenza contabile.
In caso di scioglimento dell’UNIONE il patrimonio sarà devoluto ad opera di bene.

ART. 6°

Sono organi dell’Unione :

  1. a) II Presidente ;
    b) il Segretario Generale ;
    c) i Vice Segretari Generali ;
    d) Il Segretario Amministrativo
    e) il Tesoriere Generale;
    f) i Gran Priori Generali, rappresentanti le varie Confessioni, cui è affidata l’assistenza spirituale dei soci ;
    g) i Delegati, Ispettori e Priori Nazionali.Tutti i suddetti Organi, riuniti in Assemblea, costituiscono il Consiglio Direttivo dell’Unione.
    Le cariche periferiche sono costituite da Delegati, Ispettori e Cappellani Regionali, Provinciali, Comunali.

Hanno funzione puramente onoraria, con solo voto consultivo :

  1. a) Alti Protettori ;
    b) Il Gran Priore Generale onorario ;
    c) Il comitato d’onore, di numero illimitato.

Tutte le cariche, sono onorifiche e non danno diritto ad emolumento alcuno, salvo compenso per rimborso spese, fissato di anno in anno, secondo le necessità, dal Segretario Generale.

ART. 7

II Segretario Generale rappresenta I’UNIONE. Egli, almeno una volta l’anno, e tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno, dovrà riunire il Consiglio Direttivo, di cui al precedente art. 6

ART. 8

II Presidente, il Segretario Generale ed i Vice Segretari Generali, vengono eletti tra i Membri del Consiglio Direttivo, a maggioranza, dal Consiglio Supremo dell’Unione, composto dal Consiglio Direttivo, dalle cariche onorarie e dai Delegati, Ispettori e Cappellani Regionali, convocati in Assemblea Plenaria.

Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

In caso di mancata riconferma, essi faranno parte di diritto del Consiglio Direttivo.

Tutte le altre cariche sono per la prima volta di nomina presidenziale, su proposta del Segretario Generale, sentiti i Gran Priori e i delegati Nazionali ; durano in carica trè anni e possono essere riconfermate dalla assemblea dei soci. Nel caso in cui ciò non fosse possibile per vari motivi, la Presidenza nomina d’ufficio un nuovo Delegato.

Quanto sopra viene esteso per la nomina dei Delegati Regionali e Nazionali attraverso il voto dei rispettivi rappresentanti ( i delegati ) provinciali e regionali.

Nell’assemblea elettiva un socio può rappresentare uno o più soci assenti ( max 3 ) presentando una delega a lui intestata a rappresentarlo, sottoscritta dal socio delegante.

ART. 9

Presso la Segreteria Generale verranno costituiti i seguenti Organi :

1) Una Corte d’Onore per l’esame delle questioni disciplinari, composta di cinque Mèmbri, di cui uno con funzioni presidenziali ;

2) Un Ufficio legale ;

3) Un Ufficio di Consulenza Araldico-Cavalleresca.

A tali funzioni saranno chiamati elementi particolarmente idonei.

ART. 10

L’ Unione si propone di stringere legami di cordialità e collaborazione con tutte le Organizzazioni similari, laiche e religiose, nonché con quanti, singoli e associati, perseguono in questo campo, le medesime idealità.

ART. 11

II Vessillo dell’Unione è di seta bianca ed azzurra, caricato dal!’ Emblema, recante in basso i colori nazionali dello Stato in cui ha sede.

L’ Emblema è costituito da un grande Scudo Sannitico, d’acciaio sorretto da due spade incrociate dello stesso, caricato d’una Croce d’Oro, raggiante, cimato da Elmo in acciaio, con svolazzi, posto di fronte, con visiera alzata per metà e gorgieretta dello stesso.

MANTO : di velluto cremisino, guarnito di frangia d’oro, foderato di ermellino.

MOTTO : Usque Christum – Christi itinere. Intorno la dicitura : Unione Cavalleria Cristiana Internazionale – Legione di Cristo – U:C:C:I.

E’ previsto uno speciale “ Mantello “, nonchè la istituzione di un “ distintivo “ e di una « Medaglia di Benemerenza » per premiare particolari meriti acquisiti nelle attività sociali.

 

Notaio Antonio Las Casas.

Registrato a Catania il 25-3-1963 al n. 9930