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REGOLAMENTO

Art. 1. — Ritenuto il carattere internazionale della U.C.C.I., è data facoltà alla Segreteria Generale di usare la lingua francese oltre che quella italiana, quali lingue ufficiali della Unione.
Sarà consentito altresì, alle Delegazioni Nazionali, l’uso della lingua del proprio Paese, con obbligo però di far pervenire alla Segreteria Generale, copia degli atti, redatti in lingua italiana o francese.

Art. 2. — Nell’ammissione dei Soci, la documentazione di cui all’ari. 4 dello Statuto, non sarà indispensabile, qualora trattisi di note Personalità, oppure di Persone garantite da un “ presentatore “ già Socio. Il « certificato di Battesimo o documento equipollente », in esso previsto, potrà essere sostituito, per gli aspiranti appartenenti a Chiese Cristiane Evangeliche o Ortodosse, da certificato di appartenenza alla rispettiva Chiesa e denominazione.
Il previsto Giuramento, sarà della formula seguente :
« NEL FAR PARTE DELLA FAMIGLIA DEI CAVALIERI CRISTIANI – GIURO – DI MANTENER FEDE ALLO IMPEGNO DI PROTEGGERE I DEBOLI, DI SOLLEVARE COLORO CHE SOFFRONO, DI DIFFONDERE, CON LA PAROLA , CON L’ESEMPIO, E CON L’AZIONE, IL VANGELO DI CRISTO, PER L’AFFRATELLAMENTO UMANO ».
I Soci si distinguono in soci Fondatori – Alti Protettori – Membri del Comitato d’Onore – Soci Benemeriti – Soci Sostenitori – Soci Ordinari.
Sono ammessi dei Soci Vitalizi dietro adeguata oblazione.

Art. 3. — II Presidente dirige l’Unione e, sulla proposta del Segretario Generale, sentito il parere del Consiglio Direttivo,emana le disposizioni necessarie al suo potenziamento, per il raggiungimento delle finalità statutarie.
E’ in facoltà del Presidente nominare un Vice Presidente perché lo sostituisca, ogni qualvolta egli sia impedito di disimpegnare le sue funzioni per assenza o per malattia.
Parimenti egli potrà farsi rappresentare, di volta in volta, con opportune “Credenziali“.
E’ ancora facoltà del Presidente concedere delle cariche puramente onorarie di esentare, in tutto o in parte, dei contributi, quei Soci che ritiene meritevoli, per collaborazione effettiva e benemerenze acquisite verso l’Unione.
Gli è data facoltà altresì, di procedere alla pubblicazione di una rassegna o bollettino mensile o periodico, contenente gli atti ufficiali della Unione e quant’altro inerente allo sviluppo della medesima ed ai problemi storico-giuridici riguardanti l’Araldica e la Cavalleria , da distribuirsi tra i Soci, richiedendone volontarie oblazioni.

Art. 4. — II Segretario Generale ha la rappresentanza e la direzione amministrativa della Unione.
Egli è coadiuvato dal Segretario Amministrativo.
Egli, sotto la personale responsabilità, cura la tenuta dei libri contabili ed amministrativi, nonché i rapporti tra i Soci e con gli Enti o privati che entrano in relazione con l’Unione.
In tale opera, egli sarà coadiuvato dai Vice Segretari Generali, di cui uno “ Addetto agli Esteri “.
II Segretario Generale, entro il 31 Marzo di ogni anno, è tenuto a presentare, al Consiglio Direttivo, per l’approvazione, una dettagliata relazione dell’attività svolta nell’anno solare precedente, con Bilanci Consuntivo e Preventivo, debitamente vistati dai Sindaci Revisori.
Egli dovrà riunire il Consiglio Direttivo, per tale approvazione, e tutte le volte che ne sarà richiesto dal Presidente.
La Segreteria Generale dell’Unione, oltre ad un “ Vice Segretario Generale per i Rapporti con l’Estero “, avrà alla dipendenza un “ Segretario Addetto “ per ogni Nazione o Lingua rappresentata nell’Unione, il quale curerà i rapporti con lo Stato o “ Lingua “ che rappresenta.

Art. 5. — II Tesoriere Generale, riscuote e custodisce i fondi della Unione e provvede alle relative erogazioni, dietro mandato del Segretario o di un Vice Segretario Generale della Unione.
Il Tesoriere Generale, per la custodia dei fondi di cui sopra, si avvale di un conto corrente acceso presso un Istituto di Credito presente nel territorio nazionale.
La facoltà ad operare su tale conto viene attribuita al Presidente, al Segretario Generale ed al Tesoriere Generale che potranno operare con firma separata.

Art. 6. — I Delegati Nazionali hanno la responsabilità delle relative Delegazioni e sono tenuti ad informare la Segreteria Generale , della loro attività, mediante Relazioni quadrimestrali.
Essi dovranno far pervenire alla Segreteria Generale, entro il 31 Gennaio di ogni anno, dettagliata relazione dell’attività svolta nell’anno solare precedente, corredata dai relativi Bilanci Consuntivo e Preventivo vistati dai Sindaci Revisori della Delegazione, corredati dai relativi documenti probatori.
Analoga relazione dovranno trasmettere, mensilmente, i Delegati Comunali ai Delegati Provinciali ; bimestralmente, i Delegati Provinciali ai Delegati Regionali, trimestralmente, i Delegati Regionali ai Delegati Nazionali.
Ogni Delegato, sarà collaborato da una Delegata Femminile, da Vice delegati o da un numero illimitato di « Corrispondenti ».

Art. 7. — E’ obbligo dei singoli Delegati promuovere,nell’ambito della propria circoscrizione territoriale, tutte quelle attività culturali, assistenziali, sportive, che ritengono idonee al raggiungimento dei fini statutari, munendosi di preventivo assenso da parte della Segreteria Generale ed uniformandosi scrupolosamente alle relative disposizioni.

Art. 8. – Ogni Delegazione Nazionale, Regionale, Provinciale o Comunale, oltre ai singoli Delegati ed Ispettori maschili, femminili, giovanili, Corrispondenti, Priori e Cappellani, avrà pure dei Vice Delegati e Vice Ispettori, nonché degli “ Addetti Stampa “ ed “ Addetti “ alle varie attività, nonché un adeguato personale di Segreteria e Funzionari, che saranno all’uopo nominati, per le istituzioni che, man mano, verranno a crearsi.
Presso ogni Delegazione, viene costituita una “ Consulta “ composta da tre membri, nominati dal Presidente, su proposta del Delegato.
I membri della Consulta durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Una Segreteria Particolare è addetta alla Presidenza.

Art.9. – Gli appartenenti alla Unione, potranno raggrupparsi in nuclei maschili, femminili, giovanili, con appositi Labari e Capigruppo e non è vietato agli appartenenti ad una data Confessione Cristiana, l’aggregazione, singola o collettiva, ad Enti o Istituzioni della propria Confessione.

Art.10. – La Unione , Istituzione apolitica e apartitica, aperta ad ambo i sessi, senza distinzione di Rito, di Classe, di Razza, ha carattere internazionale.
Nell’ambito delle singole Nazioni, è impegnata a rispettare, rigorosamente, le leggi in essa vigenti. Essa potrà svolgere attività civica, religiosa, ricreativa, sportiva, culturale, filantropica, assistenziale ed a tal fine, creare e gestire circoli, palestre, squadre sportive, costituire Comitati di Beneficenza, e indire quant’altro utile al raggiungimento dei fini suddetti.

Art.11. – Gli appartenenti alla Unione, potranno costituirsi, per il raggiungimento degli scopi suddetti, in “ formazioni “ distinte in “ Nuclei Comunali “, “ Gruppi Provinciali”, Gruppi “ Regionali “, “ Raggruppamenti Nazionali “, con a capo un rispettivo Comandante nella persona del rispettivo “ Delegato “
E’ titolare di diritto, per ragioni di carica, del titolo di “ Comandante Supremo “, il Presidente – pro tempore – della Unione.
Egli riveste la carica di “ Capitano Generale “ e verrà affiancato dal Segretario Generale e dai Vice Segretari Generali, col grado di “ Luogotenenti Generali “.
E’ severamente vietato a tali “ formazioni “ di portare, nelle riunioni, armi di ogni specie e natura, anche per coloro che ne siano autorizzati dalla legge.
E’ obbligo, altresì, per gli stessi, di uniformarsi alle leggi nazionali che regolano la vita e l’organizzazione di “ formazioni “ consimili.

Art.12. – Il SALUTO, tra gli appartenenti all’Unione, sarà dato, portando, energicamente, il braccio destro, all’altezza del petto e pronunciando il Motto : “ Usque Christum “; la risposta, ripetendo il medesimo gesto e pronunciando il Motto: “ Christi Itinere “.

Art.13. – II « Distintivo », previsto dallo art. 11 dello Statuto, consisterà nello « Emblema » descritto nello stesso articolo, raffigurato nei relativi smalti.

Art.14. – Il « Mantello », previsto nel detto articolo, nei Paesi ove n’è consentito l’uso, sarà di panno azzurro con collo chiuso in bleu scuro ed alamari rispondenti alla carica ricoperta e cioè : per il Delegato Comunale, un filetto d’oro ad angolo retto ; per il Delegato Provinciale, due filetti d’oro ; per il Delegato Regionale, tre filetti d’oro ; per il Delegato Nazionale, un filetto d’oro largo, con distintivo ; per il Segretario Generale, Vice Segretari Generali, Segretario Amministrativo, Tesoriere Generale, due filetti d’oro, larghi, con distintivo; Per il Presidente, tre filetti d’oro, larghi, con distintivo.
Gli Ispettori, avranno alamari eguali a quelli dei corrispondenti Delegati. Uguale distinzione spetta ai Priori e Cappellani.
Sul lato sinistro del « Mantello », sarà la « Croce Raggiante di Cristo » in oro. Per i Soci Fondatori, detta « Croce » sarà sostenuta da due rami incrociati:uno d’alloro, l’altro di quercia, con ghiande d’oro.
Tale distintivo, alla morte del Socio Fondatore, si trasmetterà di diritto, al rappresentante del ramo primogeniale, facente parte della Unione.
Detto mantello viene indossato su Frac o abito scuro, con cravatta e guanti bianchi, oppure sulla “ Divisa “ nei paesi in cui ne è consentito l’uso.
Copricapo normale sarà il “ Basco “ originale spagnolo, del colore del mantello, fregiato, sul lato sinistro, da una “placca “ in oro, riproducente lo “ Stemma “ della Unione.
L’alta uniforme, con Divisa, avrà per copricapo una “ Feluca “ dello stesso colore, con piume di struzzo, speroni d’oro e spadino di Corte.
Ciascuno sarà libero di usare le proprie decorazioni , in quanto legalmente ammesse. Le Dame portano il mantello azzurro su abito scuro e, sulla testa, il “ Velo di Corte “: nero, se coniugate o vedove, bianco, se nubili.

Art.15. – La “ Divisa “ è formata da pantaloni in azzurro chiaro, con doppia banda in azzurro scuro; giacca del colore della banda, a doppio petto o collo chiuso, in velluto nero, guarnito di due file di bottoni in argento, con Emblema della Unione, poste diagonalmente, dal petto alla cinta.
Le categorie Cadetti – Aspiranti – Militi, sono obbligati a portare, per loro distinzione, al braccio sinistro, all’altezza del polso, uno, due, tre filetti trasversali di colore argento.
Per la distinzione delle cariche, di cui al precedente art. 12, si riproducono sulla “ Divisa “ i segni distintivi previsti dallo stesso.

Art.16. – La « Medaglia di Benemerenza », prevista dall’art. 11 dello Statuto, recherà sul “ recto “ l’Emblema della Unione e sul retro, la data di fondazione: « Catania – 16 Marzo 1963 » ed intorno, la dicitura:
« Unione Cavalleria Cristiana Internazionale – Legione di Cristo – U.C.C.I. ».
Detta Medaglia sarà coniata in Bronzo, Argento ed Oro e verrà solennemente consegnata dal Presidente, su proposta del Segretario Generale, a Personalità insigne o che abbiano acquisito particolari benemerenze in seno all’Unione.
Essa, se in bronzo o in argento, si porterà al lato sinistro del petto, appesa su nastro di seta azzurra, bordata in bianco; se in oro, appesa al collo, con larga fascia degli stessi colori.
Essa non costituisce “ Decorazione “, ma semplice Distinzione, in seno all’Unione.

Art. 17. — Le festività previste sono le seguenti :
a) 16 Marzo: data di fondazione.
b) Santo Natale.
c) Pasqua di Resurrezione.
d) La Pentecoste.

Art. 18. — “ L’assistenza religiosa “ è affidata a « Cappellani » comunali, provinciali, regionali e Priori Nazionali, delle Chiese Cristiane, rappresentate nella Unione.

Art. 19. — La « Corte d’Onore », prevista dall’art. 9 dello Statuto, giudicherà, a maggioranza di voti, sulle violazioni statutarie e disciplinari degli appartenenti all’Unione.
Presso ogni sede provinciale, viene costituita una “ Sezione “, composta di quattro « Mèmbri » scelti dal « Delegato », che ne assumerà la Presidenza.
Le sanzioni previste, secondo la gravita, sono : la Censura , la Sospensione a tempo determinato, la Espulsione.
Qu est’ultima, implica la perdita dei Diplomi e Distinzioni d’Onore in precedenza concessi.
L’inchiesta dovrà sempre esser condotta con spirito di carità cristiana, concedendo all’incolpato, i più ampi mezzi di prova.
Questi, avrà diritto di esser inteso personalmente e di appellare, avverso la decisione, nel termine di giorni quindici dalla comunicazione, alla « Corte di Appello d’Onore », istituita,con le medesime modalità, presso ciascuna Delegazione Nazionale.
Avverso quest’ultima decisione, è consentito ricorso, nel termine di giorni trenta, dalla comunicazione, al Presidente della Unione, il quale convocherà la « Suprema Corte d’Onore », costituita, sotto la sua Presidenza , da quattro « Mèmbri del Consiglio Direttivo » da Lui scelti.

Art.20. – E’ data facoltà al Presidente, in via d’urgenza, per la pronta tutela dei principi statutari, di emanare tutti quei provvedimenti necessari che il caso richiede, con proprio “ Decreto “ immediatamente esecutivo, previa specifica motivazione e notifica agli interessati, concedendo loro facoltà di ricorrere, nel perentorio termine di giorni trenta, per eventuale revoca del provvedimento, alla “ Corte d’Onore “ prevista dall’art. 9 dello Statuto con le modalità di cui al precedente articolo 19 del Regolamento.

Art.21 . – Il Consiglio Direttivo, su proposta anche di un solo Socio, ha facoltà di apportare, con relativa delibera, qualsiasi ulteriore modifica o aggiunta, purché non contrastante con i principi e principali scopi dell’Unione.

Regolamento redatto presso il Notaio Antonio Las Casas e registrato in Catania l’8 Giugno 1963 al n. 12.856 e Norme integrative al Regolamento di cui al verbale del “ Consiglio Direttivo “ del 25 / 05 / 1965 depositato presso presso il Notaio Antonio Las Casas e registrato in Catania il 2/8 al N° 7984